Onorevoli Colleghi! - Le vicende di cronaca che negli ultimi tempi vedono protagonisti i cani appartenenti a razze che hanno un'aggressività naturale verso l'uomo o verso gli altri animali rendono necessario un intervento legislativo diretto a scongiurare il verificarsi di futuri eventi dannosi.
      I dati relativi alle aggressioni subite dai cittadini da parte di cani sono in crescente aumento e stanno suscitando un allarme nell'opinione pubblica, trattandosi di animali estremamente pericolosi, che non sono né controllabili né controllati adeguatamente dai propri padroni. Non è ulteriormente tollerabile che i cittadini siano aggrediti e spesso feriti da cani pericolosi davanti agli occhi di spettatori inerti e di padroni incapaci di gestire i propri animali.
      La tutela della salute della collettività è un principio cardine del nostro ordinamento, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, e comporta la necessità di introdurre dei limiti di buonsenso e di ragionevolezza che non solo garantiscano sicurezza alla collettività, sempre più preoccupata dagli episodi di cronaca, ma che tutelino anche l'animale da pratiche di addestramento che comportano un'esaltazione della sua aggressività oltre le caratteristiche naturali.
      La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di regolare la detenzione di cani ritenuti seriamente pericolosi per l'uomo e per gli altri animali.
      L'articolo 1, al comma 1, facendo riferimento all'ordinanza del Ministro della salute 12 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2007, per quanto riguarda l'elenco delle razze canine o degli incroci di queste razze ritenute pericolose, definisce le categorie di soggetti cui è interdetta la detenzione di tali cani.

 

Pag. 2


      L'articolo 2, al comma 1, dopo aver stabilito i divieti di importazione e di allevamento dei cani pericolosi, determina le regole di detenzione dei medesimi animali per chi già li possiede. Il comma 2 regola il trasporto di tali animali.
      L'articolo 3 prevede il divieto di circolazione dei cani pericolosi in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
      L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per i proprietari di sterilizzare i propri cani pericolosi entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 5 prevede, per i proprietari di cani pericolosi, l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi il cui massimale e il cui periodo minimo di durata sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      L'articolo 6, ai commi 1, 2 e 3, definisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli articoli della presente proposta di legge. Il comma 4 prevede, nel caso di violazione del divieto di circolazione, la confisca dell'animale a spese del proprietario e l'affidamento a una delle strutture pubbliche o private riconosciute idonee dall'azienda sanitaria locale competente per territorio. Il comma 5 attribuisce la competenza a irrogare le sanzioni al sindaco del comune in cui è stato accertato l'illecito.
 

Pag. 3